Art.1

La Fondazione "Giorgio Ronchi" è istituita dal prof. Vasco Ronchi, quale capo della famiglia Ronchi, per onorare la memoria del fanciullo appena tredicenne, che il 26 agosto 1944 cadde vittima innocente della guerra abbattutasi su Firenze.

 

Art. 2

Lo scopo della Fondazione "Giorgio Ronchi" è di promuovere la diffusione della cultura nel campo dell'ottica, della storia della scienza e delle scienze a questa collegate; nonché di favorire la sintesi delle informazioni, relative ai campi di studio che interessano indirettamente l'ottica e la storia della scienza.

 

Art. 3

La sede della Fondazione "Giorgio Ronchi" è in Firenze, Largo Fermi 1, già Via S. Leonardo 69, nel villino dove Giorgio Ronchi è nato, ha abitato per tutta la sua vita ed è morto.

 

Art.4

Il patrimonio della Fondazione "Giorgio Ronchi" è costituito da:

  1. un fondo iniziale di lire cinquemilioni (5.000.000) donato dal fondatore;
  2. beni stabili e fondi che saranno ad essa donati dalla famiglia Ronchi Vasco;
  3. doni, lasciti contributi ed elargizioni che comunque pervengano alla Fondazione da parte di enti pubblici o di privati.

 

Art.5

I redditi del patrimonio di cui all'art.4 sono destinati ad opere e ad attività che comunque permettano alla Fondazione di raggiungere gli scopi che essa si prefigge. Le modalità della loro erogazione saranno decise dal Consiglio di amministrazione, insindacabilmente.

 

Art.6

La Fondazione "Giorgio Ronchi" è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri e cioè dal Fondatore prof. Vasco Ronchi, che assume la presidenza, e da altri quattro componenti da lui scelti dei quali due tra i componenti la propria famiglia.
Del Consiglio di amministrazione dovranno sempre far parte tre componenti della famiglia di Vasco Ronchi o loro discendenti.
La presidenza del Consiglio di Amministrazione in ogni caso dovrà essere affidata ad uno dei tre membri della famiglia Ronchi Vasco o loro discendenti facenti parte del Consiglio stesso.

 

Art.7

La rappresentanza dell'Ente, nonché l'amministrazione ordinaria e straordinaria, sono affidate al Presidente, il quale presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo e quello consuntivo ed entro il mese di marzo successivo deve trasmettere al competente Ministero una relazione circa l'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente e copia del verbale dell'assemblea ordinaria del Consiglio.
Il Consiglio si deve riunire in unica convocazione in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di febbraio di ciascun anno, ed in sessione straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno tre consiglieri.
Le convocazioni, sia ordinarie che straordinarie, devono avvenire a cura del Presidente con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data di convocazione e le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre componenti del Consiglio e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Negli avvisi di convocazione devono essere specificati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

 

Art.8

Il Consiglio nomina il Collegio dei revisori dei conti in numero di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Il Collegio dei revisori nomina nel suo seno un presidente. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un revisore, subentra il supplente maggiore di età, ed il Consiglio, alla prima convocazione, provvede alla nomina dell'altro revisore supplente. I revisori effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio della Fondazione.
Il Collegio dei revisori dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità, e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Si riunisce almeno una volta all'anno redigendo apposita relazione che, unitamente a quella del Presidente del Consiglio di amministrazione ed a cura di questi, verrà trasmessa al competente Ministero.

 

Art.9

Nella ipotesi di estinzione, i beni della Fondazione, che restano dopo esaurita la liquidazione dovranno essere devoluti, e su designazione dei rappresentanti della famiglia Vasco Ronchi o suoi discendenti, ad altro ente avente fini analoghi.

 

Art.10

Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto non comportano retribuzione di sorta.
Per quanto non contemplato in questo statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

 

Visto il Guardasigilli
REALE

Visto d'ordine del
Presidente della Repubblica
Il Ministro della Pubblica Istruzione
GUI

Nota all'Art. 3:

Dopo la scomparsa del Fondatore, la sede della Fondazione è stata portata in Via San Felice a Ema 20, 50125 Firenze, Italia.